ASCOLI PICENO – Con il deposito della sentenza sul ricorso presentato dalla Comunanza Agraria di Pretare, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fabio Luzi, nei confronti del Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto, la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno ha accolto il ricorso e dichiarato la nullità della cartella di pagamento.

Lo rende noto la segreteria provinciale del sindacato Ugl.

Due le motivazioni di fondo dell’accoglimento del ricorso, secondo quanto emerge: 1) “l’iscrizione a ruolo riguarda un contributo una tantum, necessario al ripianamento finanziario di gestione dell’ex Consorzio di Bonifica del Tronto. Al contributo iscritto a ruolo, come si desume dalla difesa del consorzio, non corrispondono servizi resi dal consorzio ma esso è dovuto in forza dell’obbligo al concorso sulle spese di funzionamento dell’Ente gravante sui proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio dell’Ente. In forza delle disposizioni di legge l’obbligo di contribuzione alle opere eseguite da un consorzio di bonifica postula sì l’assoggettamento del potere impositivo di un immobile che sia stato incluso nel perimetro consortile ma il vantaggio o beneficio derivante dalle opere del consorzio non è automatico, nel senso che non basta che l’immobile si trovi entro il perimetro in quanto la delimitazione del territorio gravato dall’onere di contribuzione non coincide necessariamente con la delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica. Pertanto è illegittimo il contributo una tantum per il disavanzo finanziario del consorzio di bonifica ove non corrispondono servizi resi dal consorzio“.

Di seguito un’altra motivazione resa nota dall’Ugl.

2) “ L’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente è fondata. Infatti come affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza 23/02/2010 n. 483, i contributi di bonifica sono tributi locali e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. La contribuzione consortile richiesta con la cartella esattoriale opposta è relativa agli anni antecedenti il 2003 e la prima richiesta è avvenuta con la cartella opposta nel 2010, quando oramai era decorso il termine quinquennale della prescrizione.”

Questa nuova sentenza, secondo il sindacato, verrebbe a consolidare l’orientamento giuridico della Commissione Tributaria Provinciale sulla illegittimità del contributo di bonifica dell’ex Consorzio Tronto e potrebbe indurre ad essere ragionevolmente fiduciosi sull’esito dei 750 ricorsi presentati e di cui si attendiamo di giorno in giorno il deposito delle sentenze.

L’Ugl il 3 marzo scorso ha notificato nella sede di Pedaso del Consorzio di bonifica Aso-Tenna-Tronto il ricorso di ulteriori 11 cittadini contro il balzello e saranno inoltrati entro i 30 giorni canonici alla Commissione Tributaria di Ascoli Piceno.

Si tratta di 11 cittadini che non raggiunti dalle raccomandate di Equitalia si sono visti notificare dal comune di residenza e con un ritardo di oltre 7 mesi le cartelle di pagamento del contributo di bonifica. Per loro i 60 giorni utili al ricorso in Commissione Tributaria Provinciale partono dal momento in cui il Comune ha notificato la cartella e questo rende formalmente valido il ricorso presentato il 3/03/2011.


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