ROMA – Notizie importanti giungono dalla Protezione Civile.

Il Capo Dipartimento ha firmato una nuova circolare che fissa i criteri per il rientro in casa, o il proseguimento dell’ospitalità alberghiera, delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio e dalle abbondanti nevicate che, dal 17 gennaio scorso, hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, per cui si è reso necessario garantire una temporanea assistenza presso le strutture ricettive della costa marchigiana, e abruzzese.

Allo stato attuale, in seguito alla conclusione della fase più acuta dell’emergenza maltempo, con la conseguente ripresa della funzionalità dei servizi essenziali, delle strutture e infrastrutture pubbliche e private, per tutti coloro che si sono allontanati dalle proprie abitazioni per motivi non legati al danneggiamento diretto dell’immobile è possibile avviare la fase di rientro.

È competenza dei Comuni, in base alle indicazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificare e attestare il possesso dei seguenti requisiti, affinché le persone sfollate possano continuare a usufruire dell’ospitalità alberghiera:

– in caso di ordinanza di sgombero, per inagibilità o non fruibilità dell’edificio, emanata dall’autorità pubblica;
– in caso di presentazione, da parte del cittadino, di istanza di sopralluogo per lo svolgimento di verifica d’agibilità dell’abitazione legata agli eventi sismici, o al sovraccarico di neve degli ultimi giorni;
– in caso di impercorribilità e/o inutilizzabilità della strada di accesso all’abitazione, con il rischio per la sicurezza delle persone, legata anche a possibile caduta di neve dai tetti;

– in caso di abitazione interessata dal rischio di caduta slavina, valanghe o frane;
– in caso di permanente interruzione della corrente elettrica che impedisca la regolare conduzione dell’abitazione;
– in caso d’impossibilità per il Comune di assicurare i servizi locali indispensabili sul territorio a causa dei danni conseguenti al sisma, o agli eventi meteorologici.

Ai primi due casi si applicano le circolari del Capo Dipartimento del 3 e del 14 dicembre 2016 nelle quali è stato previsto da una parte che le procedure univoche per individuare, in modo puntuale, le persone che possono essere ospitate nelle strutture ricettive debbano essere stabilite da Regioni e Comuni, e dall’altro che, una volta venute meno le condizioni per usufruire di questa accoglienza, la sistemazione alberghiera debba essere lasciata entro cinque giorni.

Per i restanti casi, invece, si applica il criterio secondo il quale la permanenza nelle strutture alberghiere cessa con la rimozione delle condizioni di disagio e precarietà. Su questo, si ricorda che è competenza del Comune attestare le situazioni in corso e avvisare le Regioni dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dei servizi ai cittadini per darne tempestiva comunicazione agli stessi cittadini ospitati nelle strutture alberghiere che dovranno rientrare nelle proprie abitazioni entro due giorni dalla comunicazione.

Per tutti gli altri casi diversi da quelli elencati nella circolare, anche in seguito all’evento sismico di magnitudo 4.4 che si è verificato in provincia di Macerata lo scorso 3 febbraio per consentire ai sindaci di svolgere ulteriori attività di ricognizione ed eventuali verifiche speditive sugli edifici, è stato fissato al 10 febbraio il termine ultimo per il rientro di tutti i nuclei familiari ospitati presso le strutture alberghiere.


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