ASCOLI PICENO – Dopo l’eliminazione dei voucher, il ricorso al lavoro a chiamata potrebbe essere la soluzione più idonea per restare in regola con le norme. Con il decreto legge n.25/17, pubblicato il 17 marzo 2017 ed entrato in vigore immediatamente, infatti, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 solo i voucher richiesti entro il 17 marzo 2017. 

Chi si è avvalso dei buoni lavoro per far fronte ad esigenze discontinue e/o temporanee oggi dovrà valutare con il proprio Consulente del lavoro la possibilità di un’assunzione con lavoro intermittente (cd. a chiamata). Si tratta di un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile e che permette al datore di chiamare il lavoratore all’occorrenza.

È richiesta la forma scritta del contratto indicando se sarà a tempo determinato o indeterminato. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni a chiamata si devono concludere entro il compimento del 25esimo anno), o di età superiore a 55 anni. In alternativa, è possibile riferirsi alle attività a carattere discontinuo della tabella allegata al R.D. n. 2657/23 (es. camerieri, fattorini, parrucchieri, custodi, commessi, portinai, personale di cucina, ecc.).

Il datore deve effettuare, oltre alla preventiva Co, una comunicazione amministrativa prima che si svolga la prestazione lavorativa, o prima dell’inizio di più prestazioni di durata non superiore a 30 giorni svolte all’interno di una preventiva pianificazione.

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con lo stesso datore per un periodo massimo di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto intermittente si trasforma in rapporto a tempo pieno e indeterminato. Come alternativa all’abrogazione dei voucher, i datori potranno valutare con il proprio Consulente del lavoro altri strumenti adatti al tipo di attività da svolgere: part-time, lavoro occasionale autonomo, co.co.co con i vincoli del Jobs act, contratti a tempo determinato e lavoro somministrato


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