SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sî alle pistole, no ai manganelli per i Vigili Urbani. È abbastanza paradossale quel che si deduce da una lettura analitica di leggi, sentenze e circolari del Ministero dell’Interno.
Già: a San Benedetto siamo in campagna elettorale, e si torna dunque a parlare della dotazione della Polizia Municipale e della possibilità per i Vigili Urbani di essere dotati o meno di armi e strumenti di dissuasione per evitare inconvenienti nelle situazioni più tese  (leggi qui per la proposta del candidato del centrodestra Bruno Gabrielli, che parla di “dotare i Vigili Urbani almeno del manganello“). Quindi vogliamo vederci chiaro, anche per aiutare i lettori a discernere su cosa è effettivamente previsto dalle leggi e cosa no.
Ebbene, con apprezzabile disponibilità ad offrire chiarimenti, il comandante della Polizia Municipale di San Benedetto Giuseppe Coccia lascia parlare, come si dice, “le carte”. In questo caso, la circolare del 29 marzo scorso diramata dal Ministero dell’Interno che è la vera “Bibbia” in materia.
Ebbene, la condizione preliminare per dotare di armi un corpo di Polizia Municipale è una delibera di consiglio comunale.
Quali armi? Lo ripetiamo: è possibile dotare i Vigili di pistole, non di manganelli, o di spray al peperoncino, tranne alcune eccezioni.
Andiamo con ordine: la fonte normativa principale è la legge 65 del 7 marzo 1986 e il decreto ministeriale 145 del 1987.
Qualora un Comune decida di dotare di armi la propria polizia locale, l’articolo 4 del decreto elenca come possibilità “la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo”. Poi sono previste la sciabola, ma solo per i servizi di guardia d’onore, e il fucile ma solo per le polizie provinciali le quali però si trovano come interlocutori cinghiali e ungulati vari, invece che commercianti abusivi o automobilisti esagitati.
Quindi la tipologia di armamento la decide lo Stato.
Attenzione:
alcune Regioni, ad esempio la Lombardia nel 2003, hanno introdotto la possibilità per i Vigili Urbani di avere anche “lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile”.
Ma par di capire che dal Ministero dell’Interno non abbiano gradito granché, infatti la circolare del 29 marzo ribadisce che la materia è competenza esclusiva dello Stato in base all’articolo 117 della Costituzione. Sulla stessa linea alcune sentenze della Corte Costituzionale.

E torniamo a quanto sintetizzato all’inizio di questo articolo. Si legge infatti nella circolare ministeriale che “alla luce di tali considerazioni, parere contrario è stato espresso in ordine all’utilizzo da parte della polizia municipale di oggetti definiti manganello o sfollagente trattandosi di armi il cui porto è espressamente vietato dalla legge 110 del 1976, salvo particolari deroghe in favore di determinate categorie di soggetti, fra le quali non figurano peraltro gli appartenenti alla polizia municipale”. Idem per la cosiddetta “mazzetta di segnalazione o bastone distanziatore” anche se esistono dei prototipi, come quelli usati nei Comuni di Torino e di Bologna, che sono consentiti in quanto non ritenuti “armi proprie” visto che per materiali e caratteristiche peculiari non arrecano offesa alla persona.
Stesso discorso per gli spray al peperoncino. Sono armi proprie, tranne alcune eccezioni tipologiche.


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