ASCOLI PICENO –  Si ricorda che i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere: alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi, e delle attività ricettive rurali  ai sensi dell’art.40 della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9, Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, devono trasmettere  al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei  servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi comunicati.

Inoltre entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel termine indicato comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine, è consentita l’applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando la sanzione. Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro che esercitano l’attività di cui all’articolo 34 devono comunicare altresì il periodo dell’attività esercitata nell’anno successivo.

“Si tratta – sottolinea l’assessore al Commercio, Massimiliano Di Micco – di una informazione a garanzia e a tutela di quanti, e mi auguro che siano davvero tanti, utilizzeranno le strutture ricettive della nostra città e del suo territorio. La trasparenza dei prezzi è sicuramente uno dei primi elementi per garantire il turista e che, se aggiunto alla nostra tradizionale ospitalità è un efficace veicolo di promozione commerciale”.


Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.