Pubblichiamo una nota di Giuseppe Falciani, consigliere comunale “Lista Castelli”
“All’atto dell’accettazione della candidatura a consigliere comunale ho dovuto attestare l’inesistenza di cause di incompatibilità e/o di incandidabilità in base alle normative viegenti e ho voluto esaminare il disposto normativo di cui agli artt 60 e 63 d.lgs 267/2000 e gli articoli 4 e 9 del d lgs 39/13 .
Non ho avuto dubbi nell’attestare l’inesistenza sulla mia persona delle cause predette.
Viceversa ho invece maturato dubbi circa la candidabilità dell’avv. Davide Aliberti e del Dott. Pasquale Allevi.
Per il Dott. Allevi, si cita l’art. 60 “non sono eleggibili a sindaco…omissis ..i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate”.
Non sfugge che il Dott Allevi sia socio accomandante di una società accreditata e convenzionata con l’azienda ospedaliera locale e che l’intestazione della predetta societa’ include il nome stesso del candidato con la conseguente applicabilità dell’art 2314 cc nei confronti dei terzi.
Per quanto attiene alla posizione dell‘avv. Aliberti, l‘art. 63 prevede “…..non può ricoprire la carica di sindaco…omissis..il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma …. artt 4 e 9 d lgs 39/13 …. a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali se queste sono regolate finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico …. art. 9 gli incarichi amministrativi di vertice … sono incompatibli con lo svolgimento in proprio da parte del soggetto incaricato di una attività professionale se questa è regoalta, finanziata o comunque retribuita da una amministrazione o ente che conferisce l’incarico”.
Non sfugge che l’avv. Aliberti, come già dibattuto in consiglio, sia da tempo legale di fiducia dell’ente Comune di AP ricevendo incarichi diretti da parte del sindaco su delibera di giunta in base alla convenzione che lega il Comune con la società di assicurazione fiduciaria per quanto attiene i giudizi relativi alla responsaiblità civile, societa’ presso cui il comune interviente corrispondendo il premio concordato.
Per questi motivi intendo conivolgere la segreteria generale e tutti gli uffici competenti e, nell’interesse del regolare sovlgimento della prossima tornata elettorale ed a tutela degli stessi candidati, richiedero’ che, nel rispetto della normativa vigente, venga richiesto parere al Ministero competente.
Tanto dovevo nella qualita’ di consigliere comunale.”
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Non sfugge che….. le cause di ineleggibilità dell’art.60 ed incompatibilità dell’art.63 sono diverse da quelle di incandidabilità di cui all’art.61. Riteniamo che sia avv.Aliberti che dott.Allevi una volta eletti alla carica di primo cittadino saranno ben lieti di rimuovere le eccezione sollevate dall’avv.falciani a cui ricordiamo l’art.51 della costituzione e la sentenza di incostituzionalità dell’art.60 c1 n.9.
mi sa proprio che invece sfugge
E mi sa proprio di NO…!!! Un tentativo strumentale e se senza solide basi giuridiche…
la palla passa al sindaco castelli che preso atto delle mie indicazioni ha spedito celermente la richiesta di parere al ministero degli interni: il parere non vincola il giudizio della commissione elettorale e del TAR Marche…pero’ …e’ comunque da tenere in considerazione…vederemo che si giocherà’ questa partita . il sindaco e’ ben assistito dai suoi legali: certo e’ che in caso di contenzioso (prevedibilissimo a questo punto) prenderò’ in considerazione l’ipotesi di un intervento ad adiuvandum