ASCOLI PICENO – Riportiamo una nota, giunta in redazione, da parte dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Ascoli.

Una delle numerose novità introdotte dal decreto fiscale, approvato in via definitiva negli scorsi giorni, riguarda l’eliminazione dell’obbligo di pagamento telematico dei modelli F24 il cui saldo finale fosse di importo superiore a 1.000 euro per i contribuenti privi di partita iva.

La norma abrogata dal decreto fiscale, era stata introdotta con il decreto 66/2014 e vietava ai contribuenti di recarsi fisicamente presso gli sportelli bancari o postali, per effettuare i propri versamenti. Quando il saldo dell’F24 era pari a zero per effetto di compensazioni di debiti e crediti o si chiudesse a debito per un importo superiore a 1.000 euro, il modello andava presentato solo tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia o tramite gli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

Tali versamenti, con l’approvazione del Disegno di legge di conversione del D.L. n. 193/2016, pertanto, potranno nuovamente essere effettuati mediante il modello F24 cartaceo.

Si tratta quindi di una misura volta a semplificare la vita soprattutto dei pensionati non più obbligati a richiedere l’aiuto del commercialista o del Caf, i quali potranno quindi presentare il modello F24 cartaceo presso: qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, una banca o un ufficio postale.

Nulla cambia invece nel caso in cui nell’F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di presentazione dell’F24, in vigore ormai dal 1° ottobre 2014, e quindi: se per effetto delle compensazioni effettuate, l’F24 presenta un saldo finale di importo pari a zero, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato);

se per effetto delle compensazioni effettuate, l’F24 presenta un saldo finale di importo positivo, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (mediante i servizi di internet banking di banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).


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