ASCOLI PICENO – La violenza contro le donne per motivi di genere, “violenza di genere”,  ha avuto, come noto, la sua definizione normativa nella Convenzione di Istanbul, include fattispecie delittuose eterogenee che vanno dalle minacce agli atti persecutori, ai maltrattamenti in famiglia, dalla violenza sessuale alle percosse, alle lesioni ed alle molestie, definiti reati spia, proprio per la particolare attitudine a disvelare una frequente progressione criminosa che talvolta culmina con esiti nefasti.

La legislazione italiana, al riguardo, ha un quadro normativo organicamente strutturato, nel quale sono state recepite tutte le convenzioni internazionali in tema di parità di genere e violenza di genere ed in cui gli ultimi interventi normativi hanno introdotto accorgimenti che garantiscono una maggiore tutela della vittima sia sul piano processuale che preventivo.

Per quanto concerne quest’ ultimo profilo l’ art.8 della legge 23 aprile 2009 nr.38, modificato dalla legge 119 del 15 ottobre 2013 recante norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale ed atti persecutori”, di recepimento della prefata legislazione transnazionale, ha introdotto l’istituto dell’ammonimento, misura di prevenzione di specifica attribuzione del Questore, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, finalizzata appunto a scoraggiare condotte di stalking prima dell’intervento dell’ Autorità Giudiziaria.

Lo stalking può definirsi come una sindrome comportamentale originata da una patologia relazionale : intrusioni, comunicazioni ripetute ed indesiderate, a tal punto da provocare, in chi le subisce, una serie significativa di conseguenze negative  ( ansia, depressione o paura). Condotte assillanti, disturbanti, reiterate nel tempo che comportano la vittima a modificare le abitudini di vita a temere per la propria incolumità, a vivere un perenne stato di angoscia.

Tutti elementi che hanno indotto il legislatore ad elaborare una specifica ipotesi delittuosa, quella degli atti persecutori,  con l‘art.612 bis del codice penale e successive modificazioni, con la previsione di aggravanti riguardanti anche le condotte realizzate attraverso strumenti telematici (cyberstalking). Fino a quando non è proposta querela per il reato in esame la persona vittima di tali condotte, può infatti richiedere l’emissione dell’ ammonimento, mediante specifica istanza. Laddove al termine degli accertamenti ed approfondimenti investigativi del caso risulti la fondatezza dei fatti esposti, il Questore emana la misura di prevenzione che si sostanzia appunto nell’ammonire il destinatario  a tenere una condotta conforme alla legge e cessare pertanto gli atti persecutori. Se l’ammonito dovesse reiterare tali comportamenti scatta la procedibilità d’ Ufficio ed il conseguente deferimento dello stalker all’ Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori. L’emissione della misura di prevenzione in esame misura comporta anche l’adozione di provvedimenti amministrativi preventivi in tema di armi e munizioni, con il relativo ritiro cautelare e successivo provvedimento del divieto di detenzione da parte del Prefetto. E’ inoltre prevista un’aumento di pena laddove l’autore di atti persecutori sia stato già oggetto di ammonimento.

A seguito della ratifica della convenzione di Istanbul è stato introdotto un ulteriore strumento nella legislazione consistente nell’ammonimento anche  del soggetto autore di violenza domestica. Tale  misura può  essere adottata di iniziativa da parte del Questore ai sensi dell’art.3 della legge 15 ottobre 2013 nr.119,  a prescindere dall’istanza della vittima, per contrastare  appunto le condotte di violenza domestica allorquando alle forze dell’ordine sia  segnalato in forma non anonima uno o più atti gravi ( percosse o lesioni consumate o tentate)  ovvero non episodici, di violenza fisica sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente od in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

In questi casi nei confronti dell’ammonito il Prefetto può anche procedere alla sospensione della patente di guida. In ogni caso il destinatario di un provvedimento di ammonimento viene informato di rivolgersi ai servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale ed i servizi per le dipendenza, finalizzati a fornire gli interventi del  caso nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere. L’affermazione che per alcune tipologie di reati (maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, percosse, violenza sessuale) il genere assume un ruolo preponderante è evidenziato dal fatto che a livello nazionale l’incidenza delle vittime complessive nel biennio 2016- 2017 e primi otto mesi dell’ anno 2018 fa registrare un aumento percentuale delle donne.

A titolo di esempio sono passate dal 68% del gennaio agosto 2017 al 71% dell’analogo periodo 2018. Pur essendo un delitto che vede maggiormente colpito il sesso femminile, si registra comunque anche una percentuale di uomini che denunciano di aver subito comportamenti persecutori.

Per quanto concerne la Provincia di Ascoli il dato si mantiene sostanzialmente costante. Dall’inizio del corrente anno sono stati emessi dal Questore di Ascoli Piceno complessivamente 9 ammonimenti (7 uomini  e 2 donne) , mentre nei precedenti anni 2016 6  ammonimenti (tutti uomini)  e nel 2017  10 ammonimenti  (8 uomini e 2 donne). 


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