ASCOLI PICENO – Chiamiamola “non ricostruzione”, e non per ironia. La Cna di Ascoli Piceno, che domani, venerdì 13 dicembre, organizza un convegno sul tema (guarda sotto), comunica che due attività produttive su tre e tre abitazioni su quattro, con danni pesanti o completamente distrutte, non hanno ancora ricevuto il via libera per i lavori di ricostruzione. E’ questo il bilancio, al 3 dicembre 2019, più di tre anni dopo le scosse devastanti, del post sisma nel Piceno in base ai dai che la Cna di Ascoli ha elaborato con la collaborazione del Centro studi della Cna regionale delle Marche. “Ferme le attività produttive in loco e ferme le imprese che dovrebbero lavorare a questi cantieri – commenta Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – con il risultato di un danno doppio per il territorio”.

Un po’ meno critica la situazione per i danni lievi e le richieste di delocalizzazione con, rispettivamente, il 46 e il 47,4 per cento delle pratiche non ancora evase. Quindi, di contro, con poco più della metà delle posizioni andate a buon fine. “Ma tre quarti delle abitazioni e due terzi delle attività produttive ancora ferme al palo – aggiunge Luigi Passaretti, presidente della Cna di Ascoli – il nostro territorio, e le zone montane in particolare, rischiano ogni giorno che passa di sprofondare sempre più nel baratro della desertificazione. Dopo tutto questo tempo chi vorrà tornare? E tornare a casa ma senza servizi vicini o creando servizi ma senza case, quindi utenti e clienti, attorno? Siamo a un punto di non ritorno. Interventi urgentissimi o non ci sarà più tempo”.

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E sul fronte della burocrazia, dello snellimento delle pratiche e sugli incentivi al ritorno sui territori, la Cna di Ascoli confida sul nuovo “Bonus sisma” appena varato con decreto dal Governo. “Strumenti come l’autocertificazione per le pratiche burocratiche – conclude Emidio Bernardini, portavoce del settore Costruzioni per la Cna di Ascoli – e la possibilità di avere un credito d’imposta fino all’85 per cento della spesa fatta per adeguamenti sismici ed energetici, speriamo facciano la differenza”.

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COME FUNZIONA IL “SISMA BONUS”

Se su un proprio immobile si ha intenzione di effettuare lavori per mettere a punto misure antisismiche, lo Stato permette di ottenere un rimborso sulle spese. La detrazione consiste in un rimborso IRPEF che va dal 50% all’85% a seconda dei casi, sul costo pagato e fino a una spesa massima di 96.000 euro.

Ciò significa che se si spendono 50  ila euro per i lavori edilizi e si ha diritto a una detrazione del 50%, si ottengono 25 mila euro di rimborso Irpef. L’Agenzia delle Entrate rimborsa quanto dovuto non in un’unica soluzione ma in 5 rate annue, ossia 5 mila (25 mila/5) euro all’anno per 5 anni.

Se invece, per esempio, si spendono 140 mila euro, non si ha diritto a 70 mila euro di detrazione perché la spesa massima detraibile è di 96 mila euro. Quindi la detrazione massima a cui si ha diritto è di 45.500 euro, sempre divisa in cinque quote annuali.

Il funzionamento di questa agevolazione è molto semplice: supponiamo che si effettuano lavori per implementare misure antisismiche sull’immobile. Si spendono 50 mila euro e si ha diritto a 25 mila euro di rimborso Irpef. 

Si ha diritto al “Sisma bonus” se si effettuano lavori di implementazione con misure antisismiche su immobili situati in:

– Zona sismica 1 e 2, ossia zona ad alta pericolosità sismica;

– Zona sismica 3, ossia zona a minor rischio sismico

Si ha diritto al sisma bonus sia sugli immobili ad uso abitativo che ad uso attività economica, cosiddetti beni strumentali (capannoni, uffici, aziende, ecc.). L’agevolazione infatti spetta sia ai soggetti che pagano l’Irpef, che ai soggetti tenuti a pagare l’Ires.

La detrazione si calcola sull’importo speso, secondo le seguenti percentuali:

– 50% su una spesa massima di 96.000 euro, divisa in 5 rate annuali

– la percentuale sale al 70% se dai lavori effettuati l’immobile ha una diminuzione del rischio sismico di 1 classe

– la percentuale sale all’80% se dai lavori effettuati l’immobile ha una diminuzione del rischio sismico di 2 classi

– se il lavoro è eseguito sulle parti comuni di un condominio, la percentuale di detrazione è pari al 75%

– la percentuale sale, infine, all’85% solo se dai lavori eseguiti l’immobile ha una diminuzione del rischio sismico di 2 classi

Si ha diritto al sisma bonus anche in caso di abbattimento e successiva ricostruzione di un immobile purché ricostruito con la medesima volumetria dell’edificio precedente. La ricostruzione senza aumento di volumetria deve risultare nel titolo amministrativo (Scia, ecc.) che autorizza i lavori, che deve indicare che si tratta di lavori di “conservazione del patrimonio edilizio” e non di nuova costruzione. Si ha diritto al bonus anche in caso di ricostruzione con sagoma diversa e anche se è avvenuta con tenue dislocamento in confronto al sedime originario.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può anche cedere il credito derivante dalla detrazione. Può cederlo sia un consumatore, che un titolare di ditta individuale oppure di una società.

E’ possibile cedere il credito:

Puoi cedere il credito:

– all’impresa che ha fatto i lavori sull’immobile

– alle banche

– ad altri soggetti privati connessi ai lavori che hanno generato la detrazione. Quindi per esempio, in caso di lavori condominiali, il credito si può cedere ad altri condomini. Oppure, in caso di gruppo societario, si può cedere il credito ad altre società facenti parte del gruppo. Infine, se un soggetto ha ceduto il credito, chi lo ha ricevuti può a sua volta nuovamente cederlo a un altro soggetto.

Le nuove costruzioni non hanno diritto al “Sisma bonus”, neanche se l’impresa le costruisce con il massimo delle misure antisismiche. La legge destina il sisma bonus solo agli interventi edilizi su edifici esistenti. C’è un solo caso in cui spetta anche alla costruzione, o meglio alla ricostruzione, ovvero se si è demolito un edificio e lo si è ricostruito.

L’agevolazione è dedicata solo ai comuni a rischio sismico, ossia quelli facenti parte delle seguenti classi di rischio:

– comuni a rischio sismico 1: sono le zone più esposte a pericolo di terremoto;

– comuni a rischio sismico 2: sono zone dove l’eventualità di potenti terremoti è alta;

– comuni a rischio sismico 3: sebbene l’eventualità di potenti terremoti sia minore rispetto alle zone 1 e 2, non sono da escludere.


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