ASCOLI PICENO – Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 numero 833.

Dal 9 maggio è consentita la vendita anche di sole bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività agrituristiche e da parte delle attività artigianali quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o interdetto l’accesso.

La vendita per asporto sarà effettuata esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del Dpcm 26 aprile.

Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.
Resta vietata ogni forma di consumo sul posto


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