ANCONA – “Si è conclusa poco fa una videoconferenza con la presidente Anci Marche e i Sindaci dei Comuni dell’anconetano maggiormente colpiti dalla pandemia. Abbiamo analizzato, insieme con i dirigenti del servizio Sanità, i dati epidemiologici della settimana in corso, da lunedì 15 a sabato 20 febbraio, che denotano una crescita del contagio su alcuni comuni della provincia di Ancona, in aumento rispetto alle scorse settimane. Così, con l’intesa dell’Anci e dei sindaci presenti, sentito anche il Ministro, firmerò domani mattina una ordinanza per adottare delle misure restrittive che entreranno in vigore da martedì 23 febbraio fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio”.

Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nella serata del 21 febbraio: “Ringrazio l’Anci e i sindaci per la collaborazione istituzionale dimostrata. Comprendiamo di chiedere uno sforzo ulteriore a tanti cittadini ma la tutela della salute e della sicurezza deve essere la priorità di tutti noi. Queste le misure che entreranno in vigore. Domani chiariremo nel dettaglio l’ordinanza:

– Divieto di spostamento (se non per motivi di lavoro, salute, studio e necessità comprovate) tra i comuni della provincia di Ancona.

– Entrano in ZONA ARANCIONE i comuni di Ancona, Jesi, Osimo, Senigallia, Falconara Marittima, Filottrano, Staffolo, Serra de’ Conti, Polverigi, Cupramontana, Camerata Picena, Monte San Vito, Maiolati Spontini, Chiaravalle, Ostra, Loreto, Sirolo, Sassoferrato, Castelplanio e Castelfidardo. Per la zona arancione valgono le regole contenute nel DPCM nazionale.

– Tutti gli altri comuni restano in ZONA GIALLA.

– Resta in vigore fino a sabato compreso l’ordinanza che limita gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio provinciale di Ancona”.

a) È VIETATO OGNI SPOSTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA DAI COMUNI INDICATI, OSSIA QUELLI CHE ENTRANO IN ZONA ARANCIONE, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

b) È VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI O PRIVATI, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non  disponibili in tale Comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già lì conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli  spostamenti verso i  capoluoghi  di Provincia.

c) sono SOSPESE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i  protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con  asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

d) SONO SOSPESI LE MOSTRE E I SERVIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.


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