Qui il Pdf del “Decreto Rilancio”: dlrilancio-13.05.2020

Di seguito il testo completo (111 pagine).

DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00 

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE 

Titolo I Salute e sicurezza 

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale 1. Per l’anno 2020, al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020. 3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. 

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  1. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10. 5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10. 6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni. 7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell’integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

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  1. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi. 8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. 9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, il fondo di cui all’articolo 46 dell’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell’anno 2020 dell’importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. 10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020 per l’attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l’attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11. 11. Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l’attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l’anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l’attuazione del comma 9 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, dall’anno 2021, all’onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’apposito centro di costo “COV-20”, di cui all’art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall’anno 2021,

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all’onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 

Relazione illustrativa 

A piani di assistenza territoriale (comma 1) Al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, per l’anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Detti piani devono contenere, tra l’altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I predetti piani sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. B. strutture territoriali COVID19 (comma 2) Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza (oltre alle procedure dell’articolo 6, comma 7, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020) è necessario individuare e rendere disponibili all’uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. C. Potenziamento dell’attività di assistenza domiciliare (comma 3) Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato. D. Centrali operative regionali e kit di monitoraggio (comma 4) Ai fini della gestione delle attività di sorveglianza attiva, di particolare utilità sarà la messa a disposizione a domicilio, dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile, al fine di garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell’emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile. Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni e le Province autonome attivano centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le citate centrali si collocano, ove non ancora attivate, nel solco delle previsioni pattizie di cui all’Accordo Stato Regioni 7 febbraio 2013 rep. atti n. 36/CSR sul documento recante: “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di 

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emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale” e nel successivo Accordo Stato Regioni 24 novembre 2016 rep. atti n. 221/CSR sul documento recante: “Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato 166-117”. Le Regioni, in relazione alla propria organizzazione, attivano, quindi, questa funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei MMG, PLS, MCA e loro aggregazioni, il SISP e servizi territoriali, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio. Vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo, è necessario assicurare un coordinamento unitario, a servizio dell’immane sforzo organizzativo, che permetta di condividere indicazioni, protocolli, indirizzi, dati e risorse anche strumentali in maniera tempestiva e capillare da parte di tutti gli operatori, fornendo contestualmente informazioni e orientando l’utenza verso i percorsi corretti. E. Personale infermieristico (comma 5) Al fine di implementare l’assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da Covid-19, la cui condizione di vulnerabilità risulta aggravata dall’emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni territoriali che sono state in larga parte rimodulate per fronteggiare l’emergenza, è potenziato il servizio di assistenza infermieristica sul territorio F. Unità speciali di continuità territoriale (comma 6) Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Possono far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni. Ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Dette relazioni possono essere richieste, in sede di monitoraggio, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e finanze G. Potenziamento Unità speciali di continuità assistenziali (comma 7) Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell’integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale possono conferire (in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. H. Centrali operative regionali (comma 8) Al fine di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali previste nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le proprie funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. I. Indennità personale infermieristico (commi 9 e 10) Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nell’anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico impegnato nelle suddette attività. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. 

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  1. Distribuzione delle risorse e copertura finanziaria (comma 11) Si dispone la distruzione delle risorse finalizzate a finanziare le attività di cui ai commi precedenti e si individua la relativa copertura finanziaria. 

Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 7, sono recepiti nei programmi operativi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti. 2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente. 3. Allo scopo di fronteggiare l’emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. 4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell’ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. 5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente 

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medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l’anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all’Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. “6. Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”; dopo le parole “del personale del comparto sanità” sono inserite le seguenti: “nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti”; dopo le parole: “in deroga all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75” sono inserite le seguenti: “e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”; b) all’articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: “Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”. 7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e per le finalità di cui all’articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all’ articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All’onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall’anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. 8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l’adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel

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successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 9. Per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall’anno 2021 all’onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per l’attuazione dei commi 5, secondo periodo, 6, primo periodo, e 7 del presente articolo, per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, primo periodo, e 240.975.000 euro per i commi 5, secondo periodo, e 7. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 e per gli importi indicati nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020 nell’apposito centro di costo “COV-20”, di cui all’art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A decorrere dall’anno 2021, all’onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. A seguito dell’approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l’urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all’anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all’Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. 12. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L’incarico di commissario delegato per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario. 

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  1. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. 15. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 pari a 1.898.466.667, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 

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Art. 3 Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 1. Il comma 5 dell’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: “5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell’accordo di cui al settimo periodo dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l’accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all’interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.”. 

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Art. 4 Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 1. Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 e l’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020. 4. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020. 5. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall’articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020. 6. L’articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato. 

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Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi 1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 

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Art. 6 Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da COVID-19 

  1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell’individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l’anno 2020, le riduzioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Relazione illustrativa La disposizione mira a ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell’intervenuta emergenza sanitaria. Anche in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dell’emergenza in atto, il Ministero della salute deve fronteggiare notevoli spese di gestione afferenti al settore informatico, che derivano, oltreché dall’incremento del servizio informativo per lo smart working dei dipendenti, dall’incremento delle infrastrutture e degli strumenti di cui si avvale, quali il portale internet istituzionale, il numero d’emergenza “1500” (il cui pieno funzionamento anche in orari notturni e festivi richiede il potenziamento del servizio di videoconferenza), eventuali applicazioni per telefonia mobile per l’adozione di misure di contenimento e biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti. Pertanto, per l’anno 2020, si esclude l’applicazione dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono che le amministrazioni pubbliche (con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché’ delle società dagli stessi partecipate) per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

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Art. 7 Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione 1. Il Ministero della salute, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell’attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell’articolo 2– sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. 2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. 

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Art.8 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità 1.Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “a tempo indeterminato” sono aggiunti i seguenti periodi: “, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso”. 2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, con la modalità decentrata e digitale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e mediante la valutazione dei titoli ed un esame scritto e orale. 3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato con le modalità di cui all’articolo 237 e ss., 7 ingegneri biomedici, appartenenti all’Area III, posizione economica F1, nell’ambito del contingente di 80 unità già previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. 

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Art. 9 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A 1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni. 2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. 3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all’articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata. 

Relazione illustrativa La proposta normativa si prefigge lo scopo, in considerazione del periodo emergenziale e limitatamente al perdurare dello stesso, di estendere la validità delle ricette per una durata massima di ulteriori 60 giorni per i pazienti già in trattamento con i medicinali classificati in fascia A, in convenzionata e DPC, inclusi quelli classificati in A-PHT, con ricetta limitativa di cui agli artt. 91 e 93 del decreto-legge n. 219/2006, escluse le fattispecie sottoposte a PT e Registri di monitoraggio (per i quali è già stata disposta la proroga, a seguito del parere della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA, attraverso comunicato AIFA). La ratio di detta proposta normativa risiede nel motivo di agevolare il più possibile i pazienti in questo periodo di emergenza e, ove possibile, limitare, in particolare, l’esposizione di questi ultimi a possibile contagio dovuto all’accesso alle strutture ospedaliere/specialisti per il rinnovo delle ricette. L’ambito di applicazione della proroga deriva anche da segnalazioni e richieste di semplificazione pervenute da parte di alcune regioni. La deroga proposta interviene, in particolare, sul comma 12 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un numero massimo di 2 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni previste dall’art. 9 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i. 

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Al comma 1 è previsto che la proroga della validità delle ricette, per una durata massima di ulteriori 60 giorni (rispetto, in via generale, ai 30 giorni previsti per le ricette a carico SSN), si applica ai soli pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti attraverso la distribuzione per conto (DPC). Nello stesso comma si indirizza a tal proposito a un utilizzo il più possibile esteso da parte delle regioni e delle province autonome di tale modalità di erogazione (rispetto alla modalità della distribuzione diretta, ove possibile). Al comma 2 è disposto che per i pazienti già in trattamento con ricetta scaduta e non utilizzata, è estesa la validità della ricetta per ulteriori 60 giorni dalla scadenza. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista, il comma 3 dispone che, a decorrere dalla data di decorrenza del provvedimento, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 90 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste (per le patologie croniche e invalidanti, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni previste, in particolare, dall’art. 9 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i.). Al comma 4 è previsto che nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l’aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole regioni o province autonome. Al comma 5 è previsto che le precedenti disposizioni si applicano anche alle ricette di medicinali classificati in fascia A con ricetta limitativa erogati nel canale della farmaceutica convenzionata. 

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Art. 10 Proroga piani terapeutici 1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici. 

Relazione illustrativa Il comma 6, in considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio. 

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Art. 11 Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all’emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è autorizzato, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi, per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana, anche mediante l’integrazione di dati provenienti da fonti amministrative e di Big – Data. 2. Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione di cui al comma 1 possono includere anche il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 3. L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anche in forma semplificata e assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, adeguate forme di pubblicità sulle attività statistiche di cui al presente articolo e sulla metodologia adottata. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, anche in forma elementare, tra l’ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l’ISTAT e soggetti privati. 5. L’ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Relazione illustrativa Il presente articolo consente all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né evidentemente prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19. La norma abilita ad effettuare indagini statistiche finalizzate a rilevare una serie di dati funzionali alle scelte di policy necessarie per l’ingresso nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria in atto. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’opportunità di valutare il senso di isolamento degli anziani, l’interruzione delle cure da parte di soggetti con malattie croniche a causa della paura del contagio, il ricorso straordinario a farmaci, i disturbi del sonno, nonché eventuali problematiche di salute e/o sicurezza del lavoro riportate da un campione di individui in età lavorativa. La norma autorizza l’Istat a condurre analisi integrate e indagini statistiche consentendo l’utilizzo della più ampia gamma di fonti. Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione possono includere anche il trattamento dei dati personali rientranti tra le categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (ad esempio, dati relativi alla salute). Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di tali dati personali tra l’ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l’ISTAT e soggetti privati. 

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L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anche in forma semplificata e assicura adeguate forme di pubblicità sulle attività statistiche e sulla metodologia adottata, attraverso il proprio sito istituzionale. 

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Art.12 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22-bis, comma 1, le parole: “di medici, personale infermieristico” sono sostituite dalle seguenti: “degli esercenti le professioni sanitarie”; la rubrica è sostituita dalla seguente: “Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.”; b) all’articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “e socio – sanitario” sono aggiunte le seguenti: “e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale.”; c) all’articolo 71-bis, comma 1, lettera a), il capoverso d-bis) è sostituito dal seguente: “d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;”. 

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Art. 13 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico 1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: “l’assistito” sono inserite le seguenti: “, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale”; b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: “comma 7”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter”; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito sia nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l’indice di cui al comma 15-ter.”; d) il comma 3-bis è abrogato; e) al comma 4, dopo la parola “regionali”, sono inserite le seguenti: “e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie” e, dopo le parole “l’assistito”, sono aggiunte le seguenti: “secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7”; f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni: − dopo le parole “per la trasmissione telematica”, sono inserite le seguenti: “, la codifica e la firma remota”; − le parole: “alimentazione e consultazione” sono sostituite con le seguenti: “alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti: “4-bis) l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all’eventuale soggetto delegato dall’assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma; 4-ter) la realizzazione dell’Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma; 4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l’interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell’Indice Nazionale, l’accesso on line al FSE da parte dell’assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell’Agenzia per l’Italia Digitale.”; h) al comma 15-septies, dopo le parole: “di farmaceutica” sono inserite le seguenti: “, comprensivi dei relativi piani terapeutici, “ e dopo le parole: “specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,” sono aggiunte le seguenti: “nonché le ricette e le prestazioni 22 

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erogate non a carico del SSN,” e, dopo la parola “integrativa”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché i dati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,”; i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi: “15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 15-nonies. Ai fini dell’alimentazione dei FSE attraverso l’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali: a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti; b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale; c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.”. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA La proposta normativa è volta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. n. 179/2012 concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. Il FSE rappresenta un obiettivo strategico della c.d. sanità digitale, previsto dall’Agenda digitale italiana e europea, nonché dal Patto per la salute e Patto per la salute digitale. Al riguardo, inoltre, il vigente Piano triennale dell’Agid individua il FSE come una “piattaforma abilitante” del Paese, necessaria per lo sviluppo dei servizi sanitari digitali della Pubblica Amministrazione per il cittadino. Peraltro, ai fini del governo del settore sanitario, il FSE costituisce uno strumento strategico per la verifica dell’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni, consentendo al professionista sanitario di consultare on-line la storia clinica del paziente ed evitando, in tal modo, anche sprechi derivanti dalla reiterazione di prescrizioni di esami clinici già effettuati. L’art. 12 del D.L. n. 179/2012 prevede l’istituzione (entro il 30 giugno 2015) del FSE da parte di ciascuna regione/provincia autonoma, specificandone le finalità di cura, ricerca e programmazione, prevedendo, altresì la realizzazione dell’infrastruttura nazionale di interoperabilità a cura dell’Agid. Anche in ragione dei ritardi accumulati, com’è noto, la legge di bilancio per il 2017 ha modificato l’art. 12, D.L. n. 179/2012, prevedendo l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria (gestito tramite la Sogei) già realizzata per l’implementazione della ricetta elettronica ed operativa su tutto il territorio nazionale da diversi anni. A fronte di tale modifica normativa, nel 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con Ministero della salute, Agid, regioni e Garante per la protezione dei dati personali, ha proceduto alla revisione ed ottimizzazione dell’intero progetto FSE le cui funzionalità sono descritte nel decreto DM 4/8/2017. Successivamente, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 

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  • è stata realizzata e resa operativa l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite la Sogei, che consente il collegamento telematico fra i FSE regionali, necessario per gestire le prestazioni in mobilità dei cittadini. Senza tale infrastruttura, i FSE di ogni singola regione sarebbero parziali, in quanto non conterrebbero le prestazioni ricevute dal cittadino in regioni diverse dalla propria; 
  • in ogni regione/PA è realizzata e operativa l’infrastruttura di FSE. In particolare, le regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia hanno chiesto tutti i servizi in sussidiarietà di INI e, solo alcuni servizi, le regioni Piemonte e Basilicata; 
  • è stato realizzato il portale nazionale del FSE, in fase di interconnessione con i portali regionali; 
  • ad oggi, il FSE risulta attivato solo dal 20% della popolazione, tenuto conto che il FSE può essere attivato e alimentato solo a fronte del rilascio del consenso da parte dell’assistito (art. 12, comma 3-bis, DL n. 179/2012). A tal fine è stata programmata una campagna di comunicazione istituzionale coordinata fra livello nazionale e regionale, per la diffusione presso gli operatori sanitari e i cittadini della disponibilità del FSE. 
  • per i FSE attivati tramite il consenso dell’assistito, risultano inseriti nel FSE almeno i dati delle ricette elettroniche (farmaci e prestazioni specialistiche) del Sistema TS; 
  • in termini di risorse finanziarie, sono stanziati fondi per 2,5 milioni annui per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale (pari alla metà dello stanziamento previsto precedentemente per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale da parte di Agid). Inoltre, è stato stanziato uno specifico fondo di circa 210 mln di euro per gli anni 2018- 2021 (ai sensi del art. 1, comma 1072, L. n. 205/2017) da destinare alle regioni per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE. Tuttavia, nel corso della fase realizzativa, d’intesa con il Ministero della salute, Agid e regioni, sono emerse alcune criticità che richiederebbero alcune modifiche dell’art. 12 DL n. 179/2012. A fronte del parere formulato dal Garante della protezione dei dati personali con nota n. 13147 del 3/4/2020, le proposte normative riguardano i seguenti aspetti: 
  • Lettere a), c), e) e h): si prevede l’estensione della definizione di FSE (art. 12, commi 1 e 3 DL 179/2012) a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. Ciò, al fine di potenziare l’efficacia degli obiettivi di cui al FSE, attraverso la maggior esaustività delle informazioni del FSE. Si prevede pertanto l’estensione alla generalità degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito del novero dei soggetti abilitati a perseguire le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 12. A tal fine si prevede alla lettera h) il potenziamento (art. 12, comma 15-septies, DL n. 179/2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 d. lgs. n. 175/2014) e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (artt. 10-bis e 17 del DL n. 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché di trattamento per le sole finalità del FSE dei dati relativi in particolare alla prestazione erogata e al relativo referto, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo del punto 3) del 

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comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del comma 15-ter) prevede le modalità di messa a disposizione per il FSE dei dati del Sistema TS di cui al comma 15- septies. 

  • Lettera d): eliminazione del consenso all’alimentazione del FSE (art. 12, comma 3-bis DL n. 179/2012), fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito ai sensi del comma 5 dell’art. 12 DL. 179/2012. 
  • Lettera f): estensione delle funzioni “in sussidiarietà” di INI (comma 15-ter, punto 3), a supporto delle regioni “in ritardo”, anche per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’amministrazione digitale. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo di cui al punto 3) del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del medesimo punto 3) del comma 15-ter) prevede le funzionalità e i servizi “in sussidiarietà” per le regioni che ne fanno richiesta. 
  • Lettere b) e g): potenziamento di INI (comma 15-ter, punti 4-bis, 4-ter, 4-quater), per il trattamento, in conformità del GDPR, anche delle necessarie informazioni inerenti le deleghe (es. dei minori), la gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE. Con riferimento al Portale Nazionale FSE, trattasi di intervento volto a garantire all’assistito continuità nell’accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una regione diversa, come indicato all’art. 10 del DM 4/8/2017 e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche previste dalla Circolare Agid n. 3 del 2/9/2019. 
  • Lettera i): accelerazione dell’alimentazione del FSE, attraverso (art. 12, comma 15– octies, D.L. n. 179/2012) la pubblicazione sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti (definiti con i decreti attuativi del comma 7 dell’art. 12 DL 179/2012) da inserire nel FSE. Ulteriore accelerazione è prevista con l’introduzione dell’art. 12, comma 15– nonies, D.L. n. 179/2012, mediante l’alimentazione del FSE con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l’interconnessione di INI con i Sistemi. Il previsto decreto dovrà definire le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché dei livelli di accesso. 

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Allegato A – Limiti di spesa personale per ADI anno 2020 e a decorrere dal 2021 

% personale 

Regioni 

dipendente 

Limiti di spesa personale ADI 

per ADI da Modello LA 

PIEMONTE 37,97% 20.524.525 

V D’AOSTA 68,24% 1.052.065 

LOMBARDIA 19,89% 24.301.795 

BOLZANO 61,67% 3.884.318 

TRENTO 0,00% – 

VENETO 29,96% 17.905.397 

FRIULI 47,97% 7.268.811 

LIGURIA 50,04% 9.845.641 

E ROMAGNA 25,52% 13.969.177 

TOSCANA 51,90% 23.996.910 

UMBRIA 39,22% 4.289.140 

MARCHE 43,54% 8.191.391 

LAZIO 20,03% 14.226.225 

ABRUZZO 22,62% 3.636.265 

MOLISE 26,85% 1.011.275 

CAMPANIA 18,58% 12.683.139 

PUGLIA 23,10% 11.225.938 

BASILICATA 15,61% 1.070.243 

CALABRIA 31,49% 7.373.973 

SICILIA 9,56% 5.724.638 

SARDEGNA 30,98% 6.239.688 

TOTALE 674,73% 198.420.555 

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Allegato C – Ripartizione somme incentivi 

Allegato C – Ripartizione somme altre assunzioni personale e altre assunzioni 

a decorrere dall’anno 2021 

di cui incremento di spesa 

Quota Regioni 

d’accesso ANNO 2020 

di cui incremento di spesa 

personale Riparto risorse sulla base della 

personale per ospedaliera 

per ospedaliera a decorrere quota di accesso 

(comma 5, secondo periodo) 

dall’ANNO 2021 (comma 5, ripartito a quota di accesso 

secondo periodo) ripartito a quota di accesso anno 2020 

28 di cui incremento di spesa 

di cui incremento di spesa personale per ospedaliera 

personale per ospedaliera (comma 6) ripartito a quota di 

(comma 7) ripartito a quota di accesso 

accesso 

di cui incremento di spesa Quota 

personale Regioni 

d’accesso 

per ospedaliera a decorrere ANNO 2020 

dall’ANNO 2021 (comma 7) ripartito a quota di accesso anno 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

PIEMONTE 7,36% 31.740.355 3.827.844 13.993.079 13.919.432 PIEMONTE 7,36% 6.124.550 19.435.651 

V D’AOSTA 0,21% 905.241 109.171 399.086 396.985 V D’AOSTA 0,21% 174.673 554.309 

LOMBARDIA 16,64% 71.732.455 8.650.837 31.624.030 31.457.588 LOMBARDIA 16,64% 13.841.339 43.924.114 

BOLZANO 0,86% 3.698.649 446.052 1.630.589 1.622.007 BOLZANO 0,86% 713.683 2.264.803 

TRENTO 0,89% 3.836.677 462.698 1.691.441 1.682.538 TRENTO 0,89% 740.317 2.349.322 

VENETO 8,14% 35.089.194 4.231.709 15.469.452 15.388.033 VENETO 8,14% 6.770.735 21.486.254 

FRIULI 2,06% 8.897.192 1.072.989 3.922.424 3.901.779 FRIULI 2,06% 1.716.783 5.448.040 

LIGURIA 2,68% 11.553.448 1.393.330 5.093.463 5.066.655 LIGURIA 2,68% 2.229.328 7.074.552 

E ROMAGNA 7,46% 32.141.793 3.876.257 14.170.058 14.095.479 E ROMAGNA 7,46% 6.202.011 19.681.465 

TOSCANA 6,30% 27.147.178 3.273.913 11.968.128 11.905.137 TOSCANA 6,30% 5.238.260 16.623.099 

UMBRIA 1,49% 6.421.644 774.442 2.831.051 2.816.151 UMBRIA 1,49% 1.239.107 3.932.181 

MARCHE 2,56% 11.047.380 1.332.299 4.870.357 4.844.724 MARCHE 2,56% 2.131.679 6.764.670 

LAZIO 9,68% 41.711.341 5.030.331 18.388.897 18.292.113 LAZIO 9,68% 8.048.530 25.541.210 

ABRUZZO 2,19% 9.437.503 1.138.150 4.160.625 4.138.727 ABRUZZO 2,19% 1.821.040 5.778.890 

MOLISE 0,51% 2.211.741 266.733 975.070 969.938 MOLISE 0,51% 426.773 1.354.321 

CAMPANIA 9,30% 40.088.507 4.834.619 17.673.453 17.580.435 CAMPANIA 9,30% 7.735.391 24.547.496 

PUGLIA 6,62% 28.538.103 3.441.656 12.581.332 12.515.114 PUGLIA 6,62% 5.506.650 17.474.808 

BASILICATA 0,93% 4.026.924 485.642 1.775.313 1.765.969 BASILICATA 0,93% 777.026 2.465.816 

CALABRIA 3,19% 13.750.310 1.658.269 6.061.973 6.030.068 CALABRIA 3,19% 2.653.230 8.419.762 

SICILIA 8,16% 35.173.684 4.241.898 15.506.700 15.425.085 SICILIA 8,16% 6.787.038 21.537.990 

SARDEGNA 2,74% 11.825.681 1.426.161 5.213.480 5.186.040 SARDEGNA 2,74% 2.281.858 7.241.249 

TOTALE 100,00% 430.975.000 51.975.000 190.000.000 189.000.000 TOTALE 100,00% 83.160.000 263.900.000 

All 

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Regioni Riparto risorse 

PIEMONTE 111.222.717 

V D’AOSTA 3.038.688 

LOMBARDIA 225.345.817 

BOLZANO 14.344.710 

TRENTO 16.269.428 

VENETO 101.544.271 

FRIULI 25.703.911 

LIGURIA 28.893.350 

E ROMAGNA 95.040.697 

TOSCANA 79.367.367 

UMBRIA 24.180.508 

MARCHE 39.790.608 

LAZIO 118.561.444 

ABRUZZO 29.047.242 

MOLISE 6.970.569 

CAMPANIA 163.813.544 

PUGLIA 99.866.963 

BASILICATA 13.545.322 

CALABRIA 51.171.973 

SICILIA 123.309.660 

SARDEGNA 42.116.211 

TOTALE 1.413.145.000 

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Art. 13-bis (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi) 

  1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze i dati: a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3 del decreto del Presidente 

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; b) del certificato necroscopico di cui all’ articolo 74, comma 2 del decreto del 

Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000; c) della denuncia della causa di morte di cui all’ articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; d) dell’attestazione di nascita di cui all’ articolo 30, comma 2 del decreto del 

Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000; e) della dichiarazione di nascita di cui all’ articolo 30, comma 1 del decreto del 

Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000. 2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati dall’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea (DA VERIFICARE CON MIN. INTERNO). 3. Il Sistema Tessera Sanitaria (SAC) rende immediatamente disponibili, senza registrarli, 

i dati di cui al comma 1: a) alla Banca Dati Nazionale Covid (BDN-Covid) di cui all’art. XXXX; b) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. L’ANPR comunica a BDN-Covid, tramite il SAC, gli estremi di registrazione dei relativi documenti nell’Anagrafe comunale; c) tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR. d) All’ISTAT. 4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione. 5. L’attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L’articolo prevede la trasmissione telematica dei dati di nascita/morte, attualmente effettuata con modulistica cartacea, da compilare manualmente dai medici/strutture sanitarie e da 30 

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inviare al Comune per la registrazione e immissione nel sistema ANPR, laddove collegati. Tale procedimento comporta un notevole ritardo nella registrazione dei dati, sia per i tempi necessari per la loro trasmissione all’Istat sia per i tempi tecnici necessari all’Istituto di statistica per il loro controllo e la loro trascrizione su supporto digitale ( si tratta di circa 600.000 moduli cartacee ). La norma accelera l’attuazione dell’art. 62, comma 6, lettera c) del CAD – il cui decreto attuativo (si allega la bozza a suo tempo condivisa con Min. Interno e Min. salute) non è stato ancora emanato – che prevede l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema TS per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni di nascita/morte. In particolare: 

  1. a) il comma 1 prevede la trasmissione dei dati di tutte le tipologie di attestazioni/certificati di nascita/morte, dai medici/strutture sanitarie al Sistema TS e (al comma 3) la messa a disposizione dei dati acquisiti dal Sistema TS all’ANPR (e, via PEC, ai Comuni non collegati all’ANPR) e all’Istat alla Banca Dati Covid (secondo articolo); b) il comma 2 (da verificare con il Min. interno) prevede che la trasmissione telematica dei dati esonera ai soggetti invianti l’invio di ulteriore documentazione cartacea ai Comuni; c) il comma 4 prevede che la modalità tecnica della trasmissione telematica dei dati di 

cui al primo e terzo comma siano stabiliti con uno o più decreti direttoriali. 

Art. 14 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali 

  1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l’anno 2020, il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata. 2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all’evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del capo della protezione civile e del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 

Relazione illustrativa La disposizione in argomento è finalizzata a consentire al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario Straordinario di cui all’articolo 122 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

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18, la prosecuzione degli interventi finalizzati al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è disposto uno stanziamento di euro 1,5 miliardi sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. 

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Art. 15 Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile 1. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l’indennità di cui all’articolo 89, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità. 

Relazione illustrativa La disposizione in esame è volta ad evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell’emergenza Covid-19, con l’indennità prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, perseguendo, tali misure, la medesima finalità. 

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Art. 16 Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali 1. I termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle contabilità speciali di cui all’articolo 27, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della normativa vigente, sono prorogati per ulteriori sei mesi. 2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attività connesse alle proroghe di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza. 

Relazione illustrativa In considerazione dell’impegno profuso dalle regioni finalizzato al contrasto della diffusione del virus Covid-19 e della conseguente impossibilità di operare per superamento dei contesti emergenziali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la disposizione in parola prevede la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi. 

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Art. 17 Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 1. All’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “del presente articolo” sono inserite le seguenti “e per l’acquisizione a diverso titolo da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all’articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. ” 

Relazione illustrativa La disposizione in oggetto, modificando l’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, mira a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l’emergenza COVID-19 acquisendo strutture per l’assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 10. 

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Art. 18 Utilizzo delle donazioni 1. All’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: “a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.” b) al comma 3, dopo le parole “aziende, agenzie,” sono inserite le seguenti: “regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,” c) al comma 5, dopo le parole “per la quale è” è aggiunta la seguente: “anche”. 2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti. 

Relazione Illustrativa La disposizione apporta modifiche all’art. 99 del decreto legge n. 18 del 2020, che disciplina l’utilizzo delle erogazioni liberali pervenute a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica. Con il comma 1, lettera a), si intende coordinare quanto previsto dal citato articolo 99 e dall’articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020. In particolare si tratta di consentire, superando ogni eventuale incertezza interpretativa, l’utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, previsti dal citato articolo 99 e intestati al Dipartimento della protezione civile “dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19”, al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario nominato ai sensi del menzionato articolo 122. Infatti, il Commissario straordinario, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo, per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ha, fra le proprie competenze, quella di provvedere “all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale”. Si tratta, con ogni evidenza, dell’acquisizione di beni destinati a far fronte all’emergenza “Covid 19” e dunque certamente rientranti nella finalità che ha sostenuto la creazione dei conti correnti per la raccolta delle liberalità intestati al Dipartimento della protezione civile. Pertanto, le risorse ivi esistenti possano essere utilizzate dal medesimo Dipartimento per finanziare le acquisizioni poste in essere dal Commissario ex art. 122, il quale opera in raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile. Il comma 1, lettera b) estende anche alle regioni e province autonome e ai loro enti, società e fondazioni la disciplina sulle acquisizioni finanziate esclusivamente mediante erogazioni liberali di cui all’art. 99 del decreto legge n. 18 del 2020. 

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Con il comma 1, lettera c) si consente alle Regioni che già hanno utilizzato per le donazioni il conto corrente di tesoreria, garantendo la tracciabilità con una specifica causale, di proseguire ad utilizzare tale conto senza aprirne uno nuovo dedicato. Infine, il comma 2 fa salve le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti, correlata all’entrata in vigore del decreto legge n. 18 del 2020. 

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Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare 1. Per le finalità di cui all’articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l’anno 2020 è autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: 

  1. a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri; b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare. 2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 4. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.403.282 per l’anno 2020 e euro 3.241.969 per l’anno 2021 5. Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 88.818.000 per l’anno 2020. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 94.221.282 euro per l’anno 2020 e 3.241.969 per l’anno 2021, si provvede, quanto a 94.221.282 euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo XXX e, quanto a 3.241.969 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Commi da 1 a 4. A seguito dell’evolversi della situazione emergenziale in atto, tali disposizioni sono volte a rafforzare i presidi già apprestati dall’articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che oggi già possono valutarsi non del tutto adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, già con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità (ancorché in linea con i principi generali dell’ordinamento), in questa disposizione integralmente confermati. Dunque, per le medesime finalità di cui al citato articolo 7 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure, di trattamento giuridico ed economico, si intende rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che vieppiù consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di 38 

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fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l’ormai assodata necessità di dislocare e (eventualmente all’insegna della massima flessibilità d’impiego garantita dal personale militare) ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull’intero territorio nazionale. Per questo, risulta essenziale, nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica. Quanto sopra, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. Commi 5 e 6. Il rapido sviluppo e la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiede un ulteriore potenziamento della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l’epidemia sta producendo, per 88.818.000 per l’anno 2020. Per realizzare l’efficiente potenziamento della Sanità militare occorrono una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione di strutture sanitarie dedicate, all’adeguamento infrastrutturale dei Poli ospedalieri militari esistenti, all’acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l’emergenza, e soprattutto degli ulteriori assetti per il trasporto in sicurezza e la gestione a terra, su unità navali, negli aeroporti militari e in volo di pazienti con malattie infettive contagiose. Il comma 1 della disposizione prevede, infatti, per elencare alcune esigenze, la spesa di 88.818.000 per: – acquisto di 2 ospedali da campo Role 1+ oltre a moduli aggiuntivi per incrementare la capacità di risposta e di dispiegamento su ogni parte del territorio nazionale di altri ospedali da campo già nella disponibilità delle Forze armate; – acquisto di materiale specifico e assetti per trasporti aerei in biocontenimento; – acquisito di materiali e dispositivi medici per gestione di pazienti sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria; – potenziamento di strutture ospedaliere militari, al fine di pervenire anche ad un incremento dei posti letto degenza disponibili, con necessità di effettuare anche connesse opere infrastrutturali. I lavori di adeguamento infrastrutturali riguarderanno principalmente le strutture del Policlinico Militare del Celio, del polo Ospedaliero di Milano Baggio, del Centro Ospedaliero Militare di Taranto; – costruzione di un APOD/ATOC nazionale (con relativo alternato), per garantire la gestione di personale contagiato trasportato con assetti aerei all’interno o all’esterno del territorio nazionale; – potenziamento delle capacità di accoglienza di pazienti in biocontenimento epidemiologico e di decontaminazione delle strutture. Scopo dell’intervento è, pertanto, continuare ad assicurare il funzionamento efficiente dell’apparato medico sanitario militare, la realizzazione di infermerie di accoglienza presso basi aeree militari (cd. APOD – Aerial Port of Debarkation), l’approvvigionamento di assetti e di ulteriore materiale per supportare l’esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, in questo periodo e fino alla fine dello stato di emergenza è necessario incrementare le capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia nelle strutture sanitarie militari esistenti (come il citato Centro ospedaliero militare di Taranto, il Polo ospedaliero militare di Milano Baggio e il Policlinico militare del Celio di Roma), comprese quelle presenti sulle unità navali della 39 

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Marina militare, sia nelle strutture ospedaliere campali ad hoc (si pensi all’ospedale militare da campo a Piacenza allestito dall’Esercito, capace di ospitare dai 40 ai 60 posti letto, o a quello vicino all’Ospedale Carlo Urbani a Jesi nelle Marche allestito dalla Marina militare). Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento (anche in condizioni di assistenza intensiva), la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia nonché farmaci e dispostivi di protezione individuale per l’assistenza dei malati e dei contagiati, e non per ultimo l’esigenza di sanificare le aree e le strutture. Tutto ciò consente di assicurare una più incisiva partecipazione della Sanità militare alle operazioni di gestione e contenimento dell’epidemia in atto, garantendo altresì supporto, cura e assistenza alla popolazione civile. 

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Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative «1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. 2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede … .». 

Relazione illustrativa L’intervento regolatorio permette di finanziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri di straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze armate sul territorio (“Strade sicure”, attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) e sia del Servizio sanitario nazionale, il cui impiego è stato originariamente previsto, per 90 giorni, dall’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

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Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente 1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 2204-bis, è inserito il seguente: 

Art. 2204-ter. (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata) 1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta. 2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all’articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.”. b) dopo l’articolo 2197-ter è inserito il seguente: 

“Art. 2197-ter.1. (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli) 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell’ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell’Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell’Aeronautica militare. 2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale; b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.”. 

Relazione illustrativa La disposizione apporta modifiche al Codice dell’ordinamento militare di cui decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il comma 1, lett. a), introduce l’articolo 2204-ter. La disposizione è intesa a salvaguardare l’operatività delle Forze armate e, altresì, le aspettative di carriera dei militari in ferma prefissata, in presenza della sospensione dei concorsi per il reclutamento del personale disposta per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo: – al comma 1, il prolungamento, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta, della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma annuale, ovvero di prolungamento della ferma previsto ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento 

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dei volontari in ferma prefissata quadriennale (artt. 954, co. 1, e 2204 del codice ordinamento militare); – al comma 2, il prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale successivo alla ferma prefissata quadriennale (art. 954, co. 2, del codice ordinamento militare), che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, riservate al solo personale in servizio (art. 704 del codice ordinamento militare), per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale. Il comma 1, lett. b), introduce l’articolo 2197-ter.1. La disposizione è intesa a consentire, in via eccezionale per l’anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell’Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell’Aeronautica militare, mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale. 

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Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione “Strade sicure” «1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: a) l’incremento delle 253 unità di personale di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020; b) l’intero contingente di cui all’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. 3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede … .». 

Relazione illustrativa 

L’intervento regolatorio permette di: − prorogare fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l’impiego del contingente incrementale di 253 unità di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale contingente, infatti, fin dall’insorgere dell’emergenza epidemiologica è stato affiancato al “tradizionale” dispositivo di 7.050 unità e posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, ed è, allo stato, previsto e finanziato fino al 14 giugno p.v., in ragione di quanto stabilito all’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; − integrare, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19; − finanziare gli oneri connessi. 

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Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico. 2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020 (in corso di verifica da parte di Ministero Interno), alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 37.600.640. 3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio. 4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali. 5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo….. 6. L’autorizzazione di cui al comma 301, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all’invio, da parte del Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021- 2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. 7. Il Ministero dell’interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. 

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  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno. 

Relazione illustrativa Commi da 1 a 5. Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e delle altre “componenti” del Ministero dell’interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19. In questo senso, tali commi prevedono un “pacchetto” di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all’espletamento dei servizi demandati all’Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsioni riguardanti l’adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4). Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020, sono state stanziate risorse per le Forze di polizia e le Forze Armate, volte a rafforzare l’azione di controllo del territorio e di contenimento dell’esposizione a rischio nell’ambiente di lavoro, nonché per il supporto specialistico demandato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le maggiori attività demandate al Ministero dell’interno. In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il D.L. 18/2020 era stato stimato per coprire l’impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi. A fronte dell’espandersi dell’epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all’esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio. Per effetto di ciò, le risorse stanziate si sono rivelate insufficienti a coprire gli accresciuti fabbisogni connessi ai maggiori impegni. E’ utile precisare che il termine stabilito dall’art. 74 del ripetuto D.L. n. 18/2020 decorre dalla data di effettivo impiego delle Forze di polizia per “l’emergenza COVID-19”, avvenuto il 24 febbraio u.s. La sua durata è data dalla somma dei trenta giorni previsti dal comma 01 del citato art. 74, e degli ulteriori novanta giorni stabiliti dal successivo comma 1. In sintesi, dunque, il termine in relazione al quale l’art. 74 del D.L. n. 18/2020 ha previsto i cennati interventi viene a spirare con la data del 25 giugno 2020. Ciò premesso, il comma 1 prevede due ordini di misure volte a garantire la prosecuzione, fino al nuovo termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia – per un contingente che oggi assorbe un volume di circa 55.700 unità – nonché dagli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti, per un’aliquota complessiva che a oggi assomma a circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all’esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle Autorità prefettizie sul territorio. Il comma 2, in considerazione delle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché della necessità di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione 46 

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individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, prevede un ulteriore stanziamento, a integrazione di quello stimato, una tantum, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto legge 18/2020. Il comma 3 prolunga fino al 31 luglio 2020 il già previsto potenziamento del dispositivo di soccorso messo in atto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte all’emergenza in corso. In particolare, le ulteriori risorse sono destinate, in parte, a garantire la copertura del compenso per lavoro straordinario a favore del personale impiegato nell’emergenza Covid-19 e, in parte, a incrementare la spesa per l’acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, di dispositivi di protezione individuale del personale operativo e di dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio. Il comma 4, al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno e delle Prefetture -U.t.G in particolare, nell’attuale situazione di emergenza e nella successiva fase di transizione, autorizza, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa, necessaria fino al 31 luglio, per prestazioni di lavoro straordinario per circa 1.650 unità di personale in servizio presso le Prefetture-U.t.G.. Vengono, inoltre, assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari, ed integrate le dotazioni per smart working e videoconferenze; si prevede inoltre, in una ottica di piena ripresa dell’attività lavorativa, di dotare gli uffici di pannelli divisori al fine di affrontarne la prevista riapertura con le necessarie cautele. Il comma 5 reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 4. Il comma 6 dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell’interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020. Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell’interno alla rappresentanza d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles, con funzioni, nell’ambito del settore Giustizia e Affari Interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell’asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto del Ministero dell’interno alla Rappresentanza d’Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo. A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all’estero disciplinate dall’articolo 1808 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168). L’intervento normativo assume il carattere dell’urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all’adozione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto iter, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell’attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all’estero. Commi da 7 a 9. A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, il personale del Ministero dell’Interno (tutti gli appartenenti all’Amministrazione civile, compresa la 47 

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carriera prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus Covid-19 ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto numerose imprese private molto attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, ma anche istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garantire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta al virus Covid-19, per debito istituzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall’INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa. 

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Titolo II Sostegno alle imprese e all’economia 

Capo I Misure di sostegno 

Art.27 Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP 1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. 2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 

Relazione illustrativa In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. 

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Art. 28 Contributo a fondo perduto 1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico ed ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto., nonché ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico. 4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 

  1. a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 50 

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comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 9. L’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo. L’Agenzia delle entrate procede alla consultazione della Banca dati di cui all’articolo 96 del citato decreto legislativo. Ove alla consultazione non consegua l’immediato rilascio della documentazione antimafia, si applica l’articolo 92, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora dalla verifica effettuata risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. Il Prefetto comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero ai sensi del successivo comma 12, al Procuratore distrettuale della Repubblica e agli altri soggetti indicati nell’articolo 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni. 10. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 11. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio”. 12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative 51 

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all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 13. Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza. 14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale. 

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Art.29 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 

  1. Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, esclusi i soggetti di cui all’articolo 162- bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi sede legale e amministrativa in Italia, hanno accesso alle misure previste dal presente articolo, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni: a) presenti un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 10 e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; c) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l’accesso alla misura prevista dal comma 10 l’aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro. 2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 10 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni: a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10, il numero di occupati è inferiore a 250 persone. 

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  1. L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. 4. Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), di una o più società, come definite ai commi 1 e 2, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento. 5. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. 6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1. 7. Il credito d’imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 19. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo, unitamente agli interessi legali. 9. Il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai 54 

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fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 10. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI”» (di seguito anche il “Fondo”), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate al comma 12 (di seguito “gli Strumenti Finanziari ”), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c) e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile. 11. La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o a società da questa interamente controllate (di seguito anche “il Gestore”). 12. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima di quelli previsti dall’articolo 2467, cod.civ.. 13. La società emittente assume l’impegno di: a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e di quanto previsto al comma 14. 

  1. Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli Strumenti Finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale e le altre finalità di cui al comma 86 dell’art. 1 della legge n. 169 del 2019. 15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e le condizioni di operatività di quanto previsto al comma 14, ivi inclusa la tipologia e ammontare degli investimenti ammissibili. 16. L’istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso 55 

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agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 17. Il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 15, e l’assunzione degli impegni di cui al comma 13procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto. 18. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a [*] miliardi di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante [*]. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale. [Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo di [*] euro.]. 19. I benefici previsti ai commi 4, 5, 8 e 14, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui l’Emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n.1407/2013, del Regolamento della Commissione n.702/2014 e del Regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4, 5 e 6 secondo periodo, l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4, 5, 10 e 14, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione europea. 

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Art. 30 Patrimonio destinato 1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico- produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, (di seguito il “Patrimonio Destinato”) a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell’interesse degli stessi. In relazione alle attività riferite al Patrimonio Destinato e ai suoi comparti, alla CDP S.p.A. non si applicano le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti non costituiscono organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all’intervento del Patrimonio Destinato in loro favore. 2. Gli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione i quali attribuiscono i diritti previsti dall’articolo 2447-octies del codice civile, prevedendo che tempi ed entità dei pagamenti e del rimborso di tali strumenti siano condizionati all’andamento economico del Patrimonio Destinato o dei singoli comparti. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Non si applica l’articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l’apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell’economia e delle finanze o di 57 

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altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all’assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A. 4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni. 5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato, può effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. 6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L’efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all’approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l’altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono acquisiti da, e 

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intestati a, CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile, l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente 8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20.000 milioni. 9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare. 10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della comunicazione interdittiva antimafia comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni alle condizioni stabilite nel decreto di cui al comma 5. 11. Al fine di assicurare l’efficacia e la rapidità d’intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l’autorità giudiziaria. 12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale e assumono la responsabilità erariale in caso di dolo e colpa grave. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all’azione revocatoria di 

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cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni finanziarie, dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. L’eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell’ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione ovvero di attività e passività residue avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. 15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile. 16. Ai fini dell’espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l’anno 2020, si provvede mediante [*]. 17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata l’assegnazione a CDP S.p.A. di [*]. Ai maggiori oneri, si provvede [*] 

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Art. 31 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito 1) Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 2) Il credito d’imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. 3) Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere 

indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. 4) Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. 5) Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 6) Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7) Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione. 

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8) Il credito d’imposta di cui al presente articolo, anche nell’ipotesi di cui al comma 7, può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 9) Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 10) Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 11) Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. 12) Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 13) Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede …. 

Relazione illustrativa 

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Ai sensi del comma 3, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5). Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

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Il comma 10, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta di cui al presente articolo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18. Viene inoltre stabilito, al comma 11, che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Infine, il comma 12 prevede l’applicazione della misura nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche. 

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Art. 32 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020. 2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall’articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede a valere _______________. 

Relazione illustrativa La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico connesso al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede, al comma 1, un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazionedi cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 140 milioni per l’anno 2020. Al comma 2, si prevede l’applicazione anche all’ulteriore stanziamento di euro 140 milioni previsti dal comma 1 della discplina acceleratoria prevista dall’articolo 65, commi 2- ter e 2- quater, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Relazione tecnica Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede_______________ 

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Art. 33 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche . Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa. 2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 30 luglio 2020, , in modo da assicurare che: a) sia garantito previsto un risparmio, almeno pari parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo xxxx. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID- 19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.”. [integrare relazioni illustrativa e tecnica a cura del MISE] 

Relazione illustrativa e tecnica La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Mediante la norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato. L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. Vale ricordare che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto della 65 

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disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela. La copertura legislativa è necessaria per finanziare l’intervento, evitando di ricorrere a meccanismi di perequazione tariffaria a carico degli altri clienti elettrici o successiva revisione in aumento delle aliquote per gli oneri. 

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Art. 34 Rifinanziamento fondi 1.Il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di XXX milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro per l’anno 2020 destinati al fondo di cui all’articolo 38, comma 1, lettera h). 2. Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di XXXX milioni di euro per l’anno 2020. 3. Sono assegnati all’ISMEA ulteriori XXX milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno 2020. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo XXX 

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Art. 35 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS 1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell’economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione, concordate tra le parti dell’operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19. 2. La società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Con il decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come successivamente modificato, (“Decreto GACS”), insieme ad altre misure a sostegno del sistema bancario italiano, è stato introdotto nell’ordinamento un regime di concessione della garanzia dello Stato (indicata nello stesso decreto-legge con l’acronimo “GACS” – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) sui titoli senior emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell’ingente stock di crediti deteriorati accumulato. Per il periodo di applicazione dello schema di garanzia, il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 130 del 1999 ed aventi ad oggetto crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per essere ammessa al beneficio della garanzia statale un’operazione di cartolarizzazione deve inoltre rispettare specifici requisiti di struttura previsti dal Decreto GACS; la sussistenza dei requisiti è verificata, previa istruttoria, dalla CONSAP, che il MEF ha individuato e di cui si avvale per la gestione dell’intervento. I contratti delle operazioni di cartolarizzazione ammesse al beneficio sono pertanto negoziati e stipulati liberamente dalle parti, fermo il rispetto dei suddetti requisiti. Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha modificato ed integrato il Decreto GACS incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra gli ulteriori requisiti di struttura per le nuove operazioni, anche l’introduzione di obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (servicer) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance. In particolare il comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al servicer debbono essere “in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti 68 

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ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento” di tali somme “il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti …. che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi …. , fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento”. I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i servicers avevano già intentato o che si accingevano ad avviare. Considerata l’importanza del ruolo svolto dal servicer nell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, la norma consente, subordinatamente all’accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS. L’opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento è oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell’operazione secondo quanto previso nei contratti e nel regolamento dei titoli. L’intervento normativo si limita a consentire al Ministero di autorizzare le modifiche ai contratti così concordate tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica di CONSAP. 

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Art. 36 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. 2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell’articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 del codice civile. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA L’articolo prevede disposizioni che – tenendo conto delle limitazioni imposte dai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19 – introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi. Le disposizioni mirano ad assicurare la continuità nell’accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all’attuale situazione di emergenza. Tale disciplina – che si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti – opera principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti. La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza. Il comma 1, primo periodo, prevede – in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1- bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – “CAD”) – che il consenso del cliente prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, soddisfi il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“TUF”) e abbia l’efficacia 70 

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probatoria di cui all’articolo 2702 del codice civile. Si prevedono, in ogni caso, alcune ulteriori condizioni minime, dirette a rafforzare la connessione tra il consenso ed il suo autore, in aggiunta a quelle già previste dal TUF e dal CAD. In tal modo, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria. Il comma 1, secondo periodo, prevede un regime speciale per la consegna, da parte dell’intermediario, della documentazione contrattuale rilevante. In particolare, il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni caso, essere consegnate all’investitore alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza. Il comma 1, ultimo periodo, introduce un regime speciale relativo alle modalità di esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del cliente, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di recesso, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il comma 2 estende l’applicazione della disciplina di cui al comma 1, prevedendo che le modalità di sottoscrizione e le comunicazioni semplificate ivi previste, soddisfino i requisiti di forma previsti per i contratti assicurativi dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”) e dal codice civile. 

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Art. 37 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali . Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid- 19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, potranno possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purchè il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrita’ e l’immodificabilita’, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. 2. Resta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l’art. 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza. 3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza. 

Relazione illustrativa Comma 1 e 2. In deroga all’art. 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la norma proposta è volta a consentire in via temporanea la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, per via telefonica nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Si tratta di una soluzione volta a contemperare l’esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del 72 

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virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali. La norma per tale via assicura maggiori risorse per il sostegno, tra l’altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale. Comma 3. Si ritiene opportuno intervenire per riconoscere ai detentori di buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza, un ulteriore periodo di due mesi per la riscossione degli stessi. 

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Art.38 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali 1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da seguenti. 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo. 4. L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi 

dell’articolo 107 comma 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE, alimentato, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito della approvazione del bilancio.” 

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Art. 39 Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti 1.Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono rese indisponibili per un corrispondente importo. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell’evoluzione del fabbisogno finanziario del Fondo di Garanzia di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio della garanzia dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati ai sensi del comma 1. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia Covid-19, denominato “Pan-European Guarantee Fund” (EGF). L’obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica. Il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell’Unione europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI. Il contributo dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè XXX milioni di euro. Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall’Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020), consentirebbe al Gruppo BEI di erogare fino a circa 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto all’attività ordinaria, nella forma di diversi strumenti di finanziamento (garanzie, controgaranzie, prestiti, partecipazione azionaria). La leva è stata stimata di circa 8 volte rispetto alla consistenza del Fondo, sulla base del programma europeo esistente di sostegno alle PMI COSME (per il sostegno della competitività e sostenibilità delle PMI europee sui mercati), ma dipenderà dalla tipologia di strumento utilizzato. Il valore effettivo del moltiplicatore dipenderà dal paniere di prodotti finanziati, che è a sua volta funzione delle esigenze dei mercati, della capacità di assorbimento e dei vincoli operativi del Fondo. Il Fondo sarà aperto anche al contributo della Commissione europea e avrà natura temporanea. Gli Stati membri, chiamati a partecipare al Fondo fornendo la propria quota di garanzie, potranno, alternativamente, versare una parte della propria quota di contribuzione al momento dell’adesione oppure fruire di una linea di liquidità (prestiti) che la BEI metterà a disposizione di ciascuno per rimborsare le somme dovute da ciascuno Stato membro in caso di escussione delle garanzie. Dato l’elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri 

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perdite finanziarie è elevata. Nel caso una garanzia venga chiamata, la BEI anticiperebbe gli importi al beneficiario (e.g. PMI) garantito e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita, a intervalli di tempo regolari, da concordare. L’escussione avverrebbe, quindi, a valere sulla quota di garanzia nominale impegnata, che potrà essere finanziata da una linea di liquidità, aperta dalla BEI agli Stati membri interessati per consentire un rimborso graduale dell’impegno. Tale meccanismo consente di non gravare i bilanci nazionali dell’intero importo della garanzia nominale da versare nel Fondo, ma di impegnarlo solo se e quando la garanzia venisse escussa. Lo strumento avrebbe la natura di garanzia solidale (joint and several) e consentirebbe, quindi, la condivisione del rischio tra gli Stati membri aderenti al Fondo; ogni contributore parteciperebbe alla garanzia complessiva che offre una copertura estesa a tutto il portafoglio del Fondo e quindi a tutti gli Stati membri partecipanti, ma il rischio assunto da ciascuno Stato membro sarebbe limitato al contributo al Fondo di garanzia. Lo schema di condivisione del rischio consentirebbe pertanto di ridurre il costo medio della garanzia rispetto agli schemi nazionali. Le caratteristiche del Fondo, tra cui i criteri di eleggibilità, la tipologia dei prodotti offerti, la struttura dei prezzi e i livelli di rischio sarebbero approvati dagli Stati membri alla firma degli accordi di contribuzione. Una loro modifica dovrebbe essere approvata da un Comitato dei Contributori, che farebbe parte della governance del Fondo insieme ai rappresentanti delle strutture direttive della BEI e del FEI. Le operazioni del Fondo dovrebbero essere approvate prima dal Comitato dei Contributori e dovrebbero poi seguire il consueto iter che prevedere l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Lo schema di governance è simile a quello attuale predisposto per il FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti Sostenibili) del Piano Europeo per gli Investimenti (i.e. Piano Juncker) per il periodo 2015-2020 e rinnovato (InvestEU) per il periodo 2021-2027, che ha dato prova di efficacia ed efficienza nella mobilizzazione di ingenti risorse per investimenti rischiosi in Europa, di cui l’Italia ha particolarmente beneficiato. Il Fondo finanzierà operazioni negli Stati contributori con un solo vincolo di concentrazione relativo ai tre maggiori contributori (Italia, Franca e Germania, che detengono la stessa quota nel capitale BEI, e quindi contribuiranno al Fondo nello stesso modo). Il vincolo prevede che, per questi tre Paesi, i finanziamenti possano essere garantiti fino al 50 per cento del Fondo di garanzia. L’obiettivo del Fondo è quello di finanziare operazioni con un alto profilo di rischio e beneficiari finali considerati solidi nel lungo periodo ma che sono in difficoltà a causa della crisi Covid-19, con un focus sulle PMI e sul settore privato. Non è prevista una remunerazione della garanzia ai contributori; i proventi derivanti dalla remunerazione di alcuni dei prodotti offerti saranno destinati alla copertura delle spese di gestione del Fondo e le eventuali eccedenze utilizzate per l’eventuale escussione delle garanzie. Per limitare l’impatto sul capitale e sugli indicatori finanziari del Gruppo, il Fondo sarà contabilizzato fuori bilancio (off balance-sheet). Tuttavia è previsto un impatto sul bilancio della Banca data la natura di alcuni prodotti che implica partecipazioni (strumenti di tipo funded); inoltre la Banca si impegnerà a mantenere la liquidità del Fondo a livelli adeguati, con effetti contenuti sugli indicatori di liquidità della BEI/del Gruppo BEI. Il Gruppo BEI e i paesi contributori dovrebbero delineare un’adeguata struttura di provvigioni per la copertura delle spese di gestione del Fondo, per la cui amministrazione non è prevista l’assunzione di nuovo personale. Il Fondo farà leva sulle strutture e i prodotti del Gruppo BEI già in essere (garanzie, ABS, linee di liquidità, capitale di rischio) e sui suoi rapporti commerciali consolidati. Il principale strumento sarà quello delle c.d. garanzie limitate (capped). Mediante tale prodotto, il FEI (controgarantito dal Fondo) fornirà agli intermediari finanziari una garanzia a parziale 

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copertura della perdita attesa di un portafoglio di crediti. La BEI potrà ulteriormente integrare tale garanzia limitata mediante una garanzia illimitata (uncapped) coprendo interamente il rischio dell’operazione. Grazie alla copertura del Fondo (che godrà di rating AAA) il Gruppo BEI potrà offrire agli intermediari finanziari garanzie a costo ridotto nonostante l’elevata rischiosità del portafoglio di crediti garantiti. In tal modo, gli intermediari finanziari potranno a loro volta trasferire tale vantaggio finanziario ai beneficiari finali. Al fine di garantire l’accesso alla liquidità anche alle imprese di maggiori dimensioni, la BEI potrà offrire anche prodotti “funded”. Il Fondo sarà utilizzato dal Gruppo BEI per investire anche in tranche più rischiose (mezzanine) di operazioni ABS e cartolarizzazioni sintetiche. In tal modo, il Gruppo BEI contribuirebbe a liberare risorse degli intermediari finanziari per erogare un volume maggiore di prestiti alle imprese. Il Fondo effettuerà inoltre investimenti quasi-equity, venture capital e private equity limitati a garantire capitale di rischio per specifici settori di mercato (come il settore delle imprese più innovative). Il volume di risorse maggiore sarà dedicato alle garanzie e altri strumenti di sostegno diretto o indiretto alle imprese rispetto a investimenti in equity. Pertanto l’Italia, tra i principali beneficiari del Gruppo BEI per i prodotti a sostegno delle PMI, potrebbe beneficiare del contributo del Fondo più che proporzionalmente rispetto al proprio contributo alla garanzia, anche in confronto ad altri Stati membri che, tradizionalmente, ricevono maggiori investimenti in forma di capitale di rischio. 

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Art. 40 Partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization 1. È autorizzata l’estensione della partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall’articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all’IFFIm per l’anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI). 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. 

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Art. 45 Voto plurimo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati 1. All’articolo 127-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  1. a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. Gli statuti possono prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’articolo 2351, quarto comma, del codice civile. In deroga all’articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono tuttavia disporre la maggiorazione del voto in dipendenza del possesso delle azioni in capo al medesimo soggetto o di altre condizioni non meramente potestative concernenti il titolare delle azioni, se non nel rispetto e nei limiti previsti dall’articolo 127-quinquies
  2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 2376, 2437 e 2373 del codice civile al ricorrere dei rispettivi presupposti, la deliberazione avente ad oggetto l’introduzione di una categoria di azioni a voto plurimo è validamente approvata con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché tali voti contrari siano almeno pari al dieci per cento del capitale sociale avente diritto a voto. 
  3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle deliberazioni in forza delle quali il medesimo effetto consegua direttamente o indirettamente, anche mediante fusione o scissione, a un’operazione in esito alla quale la società trasferisca la sede sociale all’estero.”. 
  4. b) il comma 4 è soppresso. 

RELAZIONE È noto che diversi ordinamenti giuridici stranieri, sia nell’ambito dell’Unione Europea sia al di fuori di essa, consentono alle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, di derogare alla regola “one share one vote” mediante la previsione di categorie di azioni dotate di voto plurimo. Talvolta si tratta di una facoltà espressamente consentita dalla legge, in modo diretto, altre volte si tratta di un risultato che viene conseguito indirettamente, tramite la previsione di azioni con un diverso valore nominale, alle quali viene riconosciuto un numero di voti proporzionale al rispettivo valore nominale. L’ordinamento giuridico italiano, in forza del combinato disposto dell’articolo 2351 del codice civile e dell’articolo 127-sexies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), vieta alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati l’emissione di azioni a voto plurimo, se non nella peculiare forma delle azioni a voto maggiorato (c.d. “loyalty shares”), ai sensi dell’articolo 127-quinquies del predetto decreto, per le quali la maggiorazione del diritto voto dipende dal possesso continuativo delle azioni da parte del medesimo soggetto per almeno ventiquattro mesi. È altresì noto che tale differenza di regolamentazione rischia di comportare una concorrenza tra ordinamenti, a danno del mercato borsistico italiano. Non sono mancati casi, del resto, nei quali la decisione di trasferire all’estero società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato o di scegliere un ordinamento estero per le società risultanti da fusioni alla quale partecipavano società quotate italiane sia stata motivata anche dalla possibilità di avvalersi di un regime giuridico favorevole alla previsione, diretta o indiretta, di azioni a voto plurimo. 

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Per questa ragione, in assenza di comprovati effetti negativi che tale istituto possa generare alle società che lo adottano, si ritiene preferibile lasciare all’autonomia statutaria e alle valutazioni del mercato la possibilità di emettere azioni a voto plurimo anche da parte di società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati. Il rispetto dei diritti delle minoranze e le esigenze di protezione delle dinamiche di mercato verrebbero in particolare assicurati – oltre che dagli ordinari contrappesi costituiti dall’approvazione delle assemblee speciali (articolo 2376 del codice civile) e/o dal diritto di recesso (articolo 2437 del codice civile), al ricorrere dei relativi presupposti – anche dall’introduzione del meccanismo del c.d. “whitewash”, quale condizione per l’approvazione della deliberazione che introduce una categoria di azioni a voto plurimo. La medesima protezione, per evidenti ragioni di simmetria, verrebbe del resto prevista per ogni ipotesi nella quale una società italiana con azioni quotate in un mercato regolamentato intenda ottenere il medesimo risultato, mediante una deliberazione in forza della quale la società trasferisca la sede sociale all’estero. 

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