ASCOLI PICENO – Riceviamo e pubblichiamo la seguente interrogazione parlamentare del deputato Udc Amedeo Ciccanti 

 

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per sapere – premesso che:

Trenitalia deve assicurare un’adeguata informazione alla clientela e alla Regione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 4, allegato n.2 del Contratto di Servizio;

l’esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa per nessun motivo da Trenitalia, ad eccezione di quelli relativi alle calamità naturali, a cui sono da ascrivere anche le abbondanti nevicate che hanno coinvolto il territorio piceno dal 6 al 18 febbraio;

secondo l’art. 9, comma 2, deve essere assicurata da parte di Trenitalia la continuità del servizio anche in forma sostitutiva, dandone contestuale comunicazione alla Regione;

in caso di ritardi superiori di 30 minuti e soppressioni, il citato art.9, comma 5, prevede che Trenitalia si obbliga di informare tempestivamente la Regione mediante fax/e-mail entro 24 ore dal verificarsi dell’evento (esclusi sabato e festivi);

l’art. 17- comma 1 – prevede che il mancato rispetto degli standard minimi di puntualità, affidabilità, affollamento, informazione all’utenza, pulizia, decoro e comfort, indicati nell’allegato 2, comporta l’applicazione delle sanzioni pari a 1.000 euro per ogni rilevazione, mentre per la soppressione di treni per cause imputabili a Trenitalia non sostituiti con altro treno o bus sostitutivo entro 60 minuti dal verificarsi del disservizio, è prevista una sanzione di 300,00 euro;

dal 6 al 18 febbraio non risulta che siano stati comunicati alla Regione Marche e all’utenza nelle forme di rito le soppressioni di treni, cumulando pertanto decine di migliaia di eurodi sanzioni acarico di Trenitalia;

non risulta altresì verificata alcuna anomalia tecnica imputabile alla neve che non poteva essere preventivamente rimossa al fine di rendere regolari i servizi previsti, ovvero non risulta alla Regione Marche che siano stati comunicati in tempo utile i disservizi conseguenti a tali anomalie, le quali hanno causato la cancellazione di numerose corse tra San Benedetto ed Ancona e viceversa, nonché tra San Benedetto ed Ascoli Piceno, causando un grave disagio ai pendolari che si sono visti decurtare giornate di lavoro, in quanto impediti a raggiungere il loro posto di lavoro;

1. Se il Comitato tecnico di gestione del contratto, di cui all’art.19 del Contratto di Servizio, ha rilevato le cancellazioni che sono state rese note alla Regione Marche e ha verificato le cause tecniche ostative evidenziate da Trenitalia;

2. Quali sanzioni sono state irrogate a Trenitalia per la mancata comunicazione dei predetti disservizi;

3. Se Trenitalia ha rimborsato agli abbonati le corse soppresse non sostituite;

4. Se la Regione Marche non intenda risarcire il danno patito dai pendolari per la perdita delle giornate di lavoro adeguatamente documentate a causa dei disservizi di Trenitalia procurati disattendendo il contratto di servizio e se non intenda utilizzare i fondi derivanti dalla sanzioni eventualmente irrogate in ragione dei rilievi sopra evidenziati;

5. Quali sanzioni sono state irrogate a Trenitalia dal Comitato di cui al citato art.19, nel2011, inmerito ai controlli effettuati in forza dell’art. 13, comma 3, del contratto di servizio, stante la pessima qualità del servizio percepita dall’utenza ed il basso indice di soddisfazione dei pendolari, in merito all’offerta degli standard qualitativi offerti.

Si chiede risposta in Commissione.


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